“Decreto Renzi” in GU

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, la legge di conversione n. 89 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», cd “Decreto Renzi ”.

Il decreto-legge, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, si compone di 60 articoli rispetto ai 51 iniziali (sono stati introdotti 11 nuovi articoli e sono stati soppressi gli articoli 30 e 38).

Tra le novità inserite in sede di conversione in legge si segnalano:

· in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, il ripristino della possibilità di versare le imposte sostitutive in tre rate con conseguente rideterminazione della scadenza di pagamento delle rate stesse (la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta (anziché entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita), la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta);

· in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), la conferma del regime derogatorio per l’ano 2014, rispetto a quello ordinario delineato destinato a entrare in vigore a partire dall’anno 2015, riguardante il versamento della TASI. In particolare, la nuova disciplina stabilisce che i contribuenti erano tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 31 maggio 2014, con obbligo per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014. In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati nello stesso sito, alla data del 18 settembre 2014 (con obbligo di invio delle deliberazioni per i comuni entro il 10 settembre 2014). Se al 10 settembre 2014 non risultano inviate dette deliberazioni, i contribuenti sono tenuti al versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille, e comunque entro il limite massimo previsto dal primo periodo del comma 677 della legge di stabilità 2014 (nel rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre, in tema di ripartizione della TASI tra proprietario e inquilino nell’ambito dei rapporti di locazione, viene stabilito che nel caso nel caso di mancato invio delle delibere entro il 10 settembre 2014, ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di versamento dell’imposta da parte dell’occupante l’immobile, la TASI è da questi dovuta nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;

· la possibilità di attivare nuove rateazioni da parte dei debitori di Equitalia decaduti da precedenti piani di rientro. In particolare concessa facoltà per i contribuenti di chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione. La disposizione introduce un’ulteriore procedura di rateazione, applicabile temporaneamente e alle seguenti condizioni: la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. L’ulteriore rateazione potrà arrivare fino a 72 rate mensili, non sarà prorogabile e i contribuenti cesseranno dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Per quanto concerne l’ambito soggettivo la novella fa riferimento generico ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Decreto competitivita’ e semplificazioni

In Gazzetta Ufficiale. n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea ». Con l’entrata in vigore del decreto legge debutta:

· un credito d’imposta nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e apparecchiature) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015 in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore (art. 18);

· il potenziamento della disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE). In particolare, è prevista una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (art 19);

· l’introduzione nel TUF di un nuovo articolo 127-quinquies («Maggiorazione del voto»), si rimette all’autonomia statutaria delle società in via di quotazione ovvero già quotate di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo (comma 1 dell’art. 20);

· la riduzione del capitale minimo richiesto per la costituzione di una S.P.A. da 120.000 a 50.000 euro (comma 7 dell’art. 20).