Incremento tax rendite finanziarie

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Con la circolare n. 19 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria introdotta dal DL 66/2014, appena convertito in legge (L. 89/2014), riforma che dal prossimo 1° luglio porterà l’aliquota delle ritenute (a titolo d’acconto o di imposta) e delle imposte sostitutive dal 20% al 26%.
Gran parte delle interpretazioni rese ricalcano quelle a suo tempo fornite con la circolare 11/2012, fatto abbastanza scontato se si pensa che la riforma operata dal DL 66/2014 riprende in gran parte quella a suo tempo prevista dal DL 138/2011, al cui commento era proprio dedicata la circolare 11/2012.
Per quanto riguarda le “deroghe” (ovvero, le attività finanziarie che mantengono inalterato l’attuale regime impositivo anche dopo il 30 giugno 2014), l’Agenzia ricorda che la principale fattispecie è rappresentata dai titoli di Stato, sia italiani che esteri, anche se in questo secondo caso è necessario che lo Stato emittente appartenga alla white list di cui al DM 4 settembre 1996; l’unico aspetto innovativo introdotto dal DL 66/2014 riguarda i titoli emessi dagli enti territoriali di tali Stati, la cui tassazione, per effetto dell’equiparazione ai titoli di Stato, si riduce dal 20% al 12,50% con riferimento agli interessi e agli altri proventi maturati dal 1° luglio.
L’Agenzia chiarisce inoltre che sono equiparati ai titoli di Stato italiani i c.d. project bond emessi ai sensi del DL 83/2012, seppure limitatamente agli interessi “veri e propri” (rimangono invece attratti all’aliquota ordinaria del 26% sia gli altri redditi di capitale – ad esempio proventi dei contratti pronti contro termine – sia le plusvalenze relative a tali titoli); così come già chiarito nella circolare 11/2012, anche per quanto riguarda i titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui al DL 70/2011 l’aliquota agevolata (in questo caso, il 5%) riguarda solo i redditi di capitale, mentre per il capital gain si applicano le regole ordinarie.
Per quanto riguarda la decorrenza delle modifiche per i redditi di capitale, l’Agenzia ricorda che la regola generale è quella dell’esigibilità, anche se essa risulta derogata in molti casi (ad esempio, per gli interessi dei prestiti obbligazionari e dei conti correnti bancari vale il criterio della maturazione, mentre per i dividendi è previsto il criterio di cassa); il criterio generale dell’esigibilità vale ad esempio per gli interessi dei finanziamenti dei soci, per i quali pertanto se il diritto ad esigere le somme sorge dopo il 30 giugno la tassazione è elevata al 26%, anche se i proventi sono maturati antecedentemente.
Per quanto riguarda il capital gain (riferito, chiaramente, alle partecipazioni non qualificate), la circ. 19/2014 ricorda che, per determinare la decorrenza del nuovo regime impositivo occorre avere riguardo al momento del realizzo, non necessariamente coincidente con quello in cui viene incassato il corrispettivo della cessione.
Per le partecipazioni cedute prima del 1° luglio 2014 la tassazione continua, quindi, ad essere determinata nella misura del 20%, anche se il corrispettivo viene incassato dopo. Il momento della cessione, in altre parole, serve a determinare quale aliquota graverà sulla plusvalenza, mentre quello dell’incasso del corrispettivo individua il periodo d’imposta nel quale andare a dichiarare la plusvalenza stessa; così, ad esempio, una cessione effettuata nel giugno del 2014, con incasso del corrispettivo nel gennaio 2015 dovrà essere dichiarata nel modello UNICO 2016 relativo al 2015, ma sconterà ancora l’aliquota del 20%.
Con riferimento al regime transitorio, previsto dal DL 66/2014 per adeguare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate e delle altre attività finanziarie detenute al 30 giugno 2014 al valore corrente a tale data, due sono i chiarimenti di maggiore interesse.
Il primo si riferisce al divieto di affrancamento parziale (alla necessità, in altre parole, che l’operazione coinvolga tutte le attività finanziarie detenute, fatta chiaramente eccezione per quelle che non sono toccate dalla riforma, quali i titoli di Stato o le partecipazioni qualificate): l’Agenzia precisa che, se si è provveduto a rivalutare una partecipazione non qualificata non quotata al 1° gennaio 2014 con l’imposta sostitutiva del 2% (rivalutazione i cui termini per gli adempimenti scadono proprio il 30 giugno 2014), è necessario ricomprendere tale partecipazione tra le attività finanziarie da affrancare ai sensi del DL 66/2014 (fatto che non dovrebbe comunque determinare oneri impositivi ulteriori, in quanto l’Agenzia stessa precisa che l’affrancamento ex DL 66/2014 è operato sulla differenza tra il valore delle quote al 30 giugno 2014 e il valore delle stesse affrancato ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, presumibilmente molto vicino, se non identico); tuttavia – anche se ciò non è evidenziato dalla circolare – l’affrancamento ai sensi del DL 66/2014 comporterà una nuova perizia al 30 giugno 2014 (a meno che il contribuente opti per la valorizzazione in base al bilancio 2013, circostanza che dovrebbe essere esclusa per motivi di opportunità).
La seconda questione riguarda la compensazione delle minusvalenze: secondo l’Agenzia delle Entrate, dalle plusvalenze da affrancamento (maggiori valori delle attività finanziarie al 30 giugno rispetto al costo fiscalmente riconosciuto) devono essere scomputate sia le minusvalenze da affrancamento (minori valori di altre attività finanziarie al 30 giugno rispetto al costo fiscalmente riconosciuto), sia le minusvalenze pregresse realizzate e non ancora compensate. La circolare 19/2014 prevede un ordine di utilizzo, e precisamente:
– prima le minusvalenze realizzate “ante 2012”, nel limite del 62,50%;
– successivamente le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (senza limitazioni);
– ancora successivamente, le minusvalenze da affrancamento.
I dubbi riguardano il limite del 62,50% per le minusvalenze “ante 2012”, il quale non si rinviene in alcuna norma (l’art. 3 comma 13 del DL 66/2014 lo prevede, infatti, solo per la compensazione delle minusvalenze “ante 2012” con le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014); si deve quindi ritenere che in questo caso l’Agenzia abbia adottato un approccio “sostanziale”, equiparando la compensazione di tali “vecchie” minusvalenze in sede di affrancamento ad una compensazione che sarebbe avvenuta con una plusvalenza realizzata al 30 giugno (equiparando, in altre parole, l’affrancamento al realizzo della partecipazione e alla successiva acquisizione della stessa partecipazione al valore rivalutato).