Modulo RW, è sufficiente l’incarico all’intermediario per l’esonero

La circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 27 giugno 2014, oltre a trattare il tema dell’introduzione dell’aliquota al 26% per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, è intervenuta sugli esoneri dalla compilazione del modulo RW del modello UNICO.
Infatti, nel paragrafo che commenta l’abrogazione delle ritenuta sui flussi provenienti dall’estero a beneficio dei soggetti che sono tenuti al monitoraggio fiscale, vengono fornite alcune indicazioni interessanti sulla portata dell’art. 4, comma 3 del DL 167/90 come modificato dalla L. 97/2013. In particolare, secondo tale disposizione gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Pertanto, come già chiarito dalla circolare n. 38 del 23 dicembre 2013, l’esonero dalla compilazione del modulo RW è previsto:
– per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
– per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
– per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari residenti.
Viene precisato che in tutti e tre i casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs 461/97, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel DR 600/73 o in altre disposizioni.
Ad esempio, nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l’esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del DPR 600/73 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l’intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all’applicazione della predetta imposta sostitutiva.
Ai fini dell’esonero, non è infatti sufficiente il mero intervento di un intermediario residente, essendo stabilito che è necessaria l’applicazione delle imposte da parte dello stesso.
In sostanza, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere devono applicare le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive dietro specifico incarico a cura del contribuente, sempreché le norme non individuino specificamente il soggetto tenuto ad operarle.
L’esonero vale anche per le partecipazioni qualificate
In pratica, il nuovo documento di prassi ha chiarito che per beneficiare dell’esonero non è strettamente necessario subire una ritenuta oppure assolvere un’imposta sostitutiva sul flusso estero.
Viene precisato che, per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero compete sempreché esse siano affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.
Solo in mancanza di tale affidamento, il contribuente dovrà indicare le consistenze delle attività nel quadro RW, evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere.
Ad esempio, con riferimento alle partecipazioni qualificate di diritto estero, esse possono usufruire dell’esonero da monitoraggio a condizione che le partecipazioni siano detenute nell’ambito di un rapporto di amministrazione o gestione con l’intermediario residente in virtù del quale quest’ultimo applica la ritenuta a titolo d’acconto sui relativi dividendi. Inoltre, precisa l’Agenzia delle Entrate, tale rapporto dovrà prevedere che, anche in assenza di un’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate, l’intermediario residente dovrà in ogni caso effettuare la segnalazione dell’operazione nell’ambito del modello 770.

Decreto semplificazioni: novità rimborsi IVA

Importanti novità sono in arrivo per i rimborsi Iva, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di prestazione di garanzia, che sarà esclusa per i rimborsi di importo fino a euro 15.000. E’ quanto prevede l’art. 14 del decreto semplificazioni, in corso di approvazione, che riscrive per intero l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, prevedendo in sintesi le seguenti novità:

– i rimborsi, sia annuali che trimestrali, di importo non superiore a euro 15.000, saranno erogati senza la prestazione di alcuna garanzia;
– i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da alcuni soggetti a “rischio” saranno erogati previa prestazione di idonea garanzia;
– i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da soggetti diversi da quelli sopra indicati, potranno essere erogati previsa prestazione di idonea garanzia ovvero tramite presentazione della richiesta di rimborso munita del visto di conformità.
Relativamente alla prima fattispecie, la novità è finalizzata certamente a rendere più snelli i rimborsi Iva di modesto importo (fino a 15.000 euro), evitando in tal modo ulteriori oneri in capo al soggetto Iva richiedente, anche se non è del tutto chiaro se il limite predetto si riferisca ad ogni singola istanza di rimborso, ovvero debba intendersi cumulativamente per tutte le istanze presentate nel corso dell’anno (sia annuali che trimestrali). Dal tenore letterale del nuovo art. 38-bis, che fa riferimento ai rimborsi, appare più corretto tener conto di ciascuna singola istanza di rimborso al fine della verifica del limite in questione.

Per quanto riguarda i soggetti a “rischio”, per i quali in presenza di rimborsi eccedenti l’importo di euro 15.000, è sempre obbligatoria la prestazione di idonea garanzia. Si tratta più in particolare dei soggetti che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

– esercizio dell’attività da meno di due anni (escluse le start-up di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012);
– nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso siano stati notificati avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a determinate percentuali decrescenti in rapporto a degli scaglioni di dichiarato (10%, 5% o 1%);
– la richiesta di rimborso è eseguita a seguito della cessazione dell’attività.
Infine, per quanto riguarda i rimborsi di importo eccedente l’importo di euro 15.000, richiesti da soggetti diversi da quelli a rischio, è possibile evitare la prestazione di idonea garanzia in presenza di apposizione del visto di conformità nella dichiarazione o nell’istanza di rimborso trimestrale, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

– di non avere subito, rispetto alla situazione contabile dell’ultimo periodo d’imposta, riduzioni di patrimonio netto, ovvero cessioni aventi ad oggetto immobili, di oltre il 40% per effetto di alienazioni non rientranti nell’attività ordinaria della società;
– di non aver cessato l’attività, né di averla ridotta per effetto di cessioni d’azienda o rami d’azienda;
– di non aver ceduto nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (requisito previsto per le sole società di capotali);
– di avere eseguito i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Indubbiamente la novità più rilevante è senza dubbio quella relativa a tale ultima ipotesi, poiché per le istanze di rimborso di importo eccedente euro 15.000, presentate da soggetti non a “rischio”, la possibilità di evitare la prestazione di garanzia è indubbiamente interessante, poiché come noto l’ottenimento di tale garanzia non è del tutto agevole e spesso oltremodo onerosa. Saranno presumibilmente molti i soggetti passivi che procederanno con l’alternativa di presentare l’istanza di rimborso munita del visto di conformità, in quanto meno onerosa e più “veloce” come tempi di realizzo.