Signori, il futuro è arrivato!

Assosoftware ha reso disponibile sul proprio sito Internet, in data 6.6.2017, un documento contenente le specifiche tecniche dello standard Assosoftware di codifica della fattura elettronica (versione 1.0). 

Unitamente al citato documento possono essere scaricati:- un foglio excel (“campi tracciato”) con l’elenco delle informazioni aggiuntive che caratterizzano lo standard, rispetto al tracciato XML del Sistema di interscambio (DM 3.4.2013 n. 55);

– una cartella excel (“codifiche”) con alcune tabelle richiamate nelle specifiche tecniche.

La definizione dello standard, da parte di Assosoftware:

– persegue la finalità di automatizzare le registrazioni (gestionali, contabili e IVA) del ciclo passivo, offrendo la possibilità ai software gestionali di condividere la medesima codifica dei dati;

– assume come riferimento il tracciato XML della fattura elettronica nell’ambito del Sistema di interscambio “arricchendo” lo stesso con ulteriori informazioni utili per automatizzare l’importazione dei dati. 

Bonus arredi esteso imprese alberghiere

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Il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi è esteso anche agli acquisti di mobili e componenti d’arredo, purché siano destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi agevolati (ristrutturazione edilizia in senso tecnico, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico). La novità, introdotta in sede di conversione in legge, riguarda le imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 10 del DL 83/2014 convertito. Si ricorda che le tipologie di strutture alberghiere agevolate e di interventi ammessi saranno meglio definiti con un decreto attuativo di prossima emanazione; lo stesso decreto si occuperà di stabilire la procedura per l’ammissione al beneficio fiscale.
Per quanto espressamente previsto, il credito d’imposta è quindi riconosciuto – per il 2014, 2015 e 2016, in caso di soggetti “solari” – anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.
In attesa delle disposizioni attuative relative al credito d’imposta in esame, che individuerrano anche le soglie massime di spesa ammissibile, è possibile fare riferimento alle indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al “bonus mobili” riconosciuto con riferimento agli immobili oggetto di ristrutturazioni edilizie per le quali spetta la detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2013).
Rientrano, quindi, nei “mobili agevolati”: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Dovrebbero, inoltre, essere agevolabili, a differenza della precedente agevolazione, anche porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché altri complementi di arredo.
Si osserva altresì che, laddove venissero confermati i precedenti chiarimenti, potrebbero essere agevolati i soli mobili e arredi “nuovi”: con riferimento al precedente “bonus mobili”, nonostante la disposizione normativa non lo prevedesse espressamente, era stato infatti chiarito che “tale requisito deve ritenersi assolutamente implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati” (così circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2013, § 3.4).
L’Agenzia delle Entrate, in passato, ha ammesso l’agevolabilità di mobili acquistati anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori di ristrutturazione, a condizione che questi ultimi siano già stati avviati (circ. n. 29/2013, § 3.3). In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo (si veda anche circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2010, § 2.1). La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, come prescritto dal provv. Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011. Inoltre, sulla base dei richiamati chiarimenti, il credito d’imposta in esame dovrebbe valere anche se l’arredamento è destinato ad un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi edilizi.
Conservazione dei beni nel “periodo di sorveglianza”
Il beneficio fiscale legato agli ulteriori interventi (quali l’acquisto di mobili e componenti d’arredo) è subordinato alla circostanza che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo (art. 10, comma 7, del DL n. 83/2014). Analogamente a quanto chiarito con riferimento alla Tremonti-ter (circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2009), l’espressione “prima del secondo periodo d’imposta” deve essere interpretata nel senso di “prima dell’inizio del secondo periodo d’imposta”.
Pertanto, per un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i beni acquistati nel 2014 devono essere conservati, al fine di beneficiare del credito d’imposta, fino al 31 dicembre 2015; non sono, quindi, rilevanti le cessioni effettuate nel 2016.

Cessione d’azienda: certificato carichi fiscali pendenti

Cessionario d’azienda «penalizzato» senza certificato dei carichi pendenti: la Cassazione afferma che i limiti alla solidarietà per sanzioni e imposte operano solo se c’è il certificato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 marzo 2014 n. 5979, si è occupata di un importante argomento sul quale, tuttavia, non sono molti gli interventi della giurisprudenza: la responsabilità solidale per imposte e sanzioni del cessionario di azienda.
Un breve riepilogo della normativa può essere utile per comprendere i principi affermati dalla Corte.
L’art. 14 comma 1 del DLgs. 472/97 stabilisce che, nella cessione di azienda, il cessionario è responsabile solidale per i debiti fiscali del cedente relativi all’anno della cessione e dei due antecedenti, e per i debiti contestati con atto dell’Amministrazione finanziaria anche se relativi a periodi anteriori (detti limiti non si applicano alla cessione eseguita in frode al Fisco).
Il secondo comma afferma però che “l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza”.
A sua volta, il comma terzo stabilisce che il certificato concerne l’esistenza di “contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti”, e che esso ha effetto liberatorio.
Con l’eccezione della cessione di azienda in frode al Fisco, dalla norma si evince che la responsabilità solidale del cessionario è limitata ai debiti dell’anno in cui la cessione è avvenuta e dei due antecedenti, oppure degli anni anteriori se già contenuti ad esempio in un accertamento.
Detto limite, secondo la Cassazione, non opera quando il cessionario non si è attivato presso gli uffici dell’ente impositore per ottenere il certificato sull’esistenza dei carichi fiscali pendenti, che ha pure efficacia liberatoria.
Nel principio di diritto enunciato nel punto 7.5 della sentenza si sostiene che la responsabilità del cessionario è strutturata “secondo un criterio incentivante volto a premiare la diligenza del soggetto cessionario nell’acquisire dagli Uffici finanziari, prima della conclusione del negozio traslativo, le informazioni sulla posizione debitoria del soggetto cedente nei confronti del Fisco”.
Nel certificato entrano anche i “PVC”
Quindi, in base a tale interpretazione, se il cessionario non chiede il certificato di cui sopra, non solo non si verifica l’effetto liberatorio, ma nemmeno operano i limiti alla sua responsabilità prima indicati.
Sempre eccettuata l’ipotesi della cessione in frode al Fisco, rimangono in ogni caso fermi gli altri limiti imposti dall’art. 14 del DLgs. 472/97: pertanto, la responsabilità solidale del cessionario deve essere intesa entro il perimetro del valore dell’azienda o del ramo di azienda, ed è fatta salva la preventiva escussione del cedente.
Come anticipato, il certificato deve riguardare l’esistenza di “contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti”: tale locuzione comprende, secondo la Corte, sia gli accertamenti ancora non definitivi ad esempio perché impugnati sia gli atti di “constatazione” dell’infrazione o del presupposto impositivo (punto 7.4 della sentenza).
Proprio quest’ultima affermazione finisce con l’avallare quanto a suo tempo espresso dal Ministero delle Finanze con la circolare 180 del 1998: anche i “PVC” rientrano tra gli atti “interessati” dal certificato.
In virtù di ciò, potrebbero emergere problemi nell’individuazione del limite di responsabilità del cessionario quando le violazioni sono constatate nel verbale ma la Finanza o l’Agenzia delle Entrate, per qualsiasi motivo, non abbiano quantificato correttamente la pretesa (ancora soggetta a modifiche ad opera dell’ente preposto all’accertamento), magari omettendo il riconoscimento di costi o di perdite.

Bonus investimenti

Validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla Tremonti-ter

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In linea generale, rientrano nell’ambito applicativo del credito d’imposta di cui all’art. 18 del DL n. 91/2014 gli investimenti in beni strumentali nuovi (di importo unitario non inferiore a 10.000 euro) di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007; si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. Ai fini dell’individuazione dei beni effettivamente oggetto dell’agevolazione è possibile fare riferimento ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla Tremonti-ter, posto che entrambe le agevolazioni hanno ad oggetto i medesimi investimenti.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2009 ha chiarito che, ai fini dell’agevolazione, rileva esclusivamente l’investimento in beni compresi nella divisione 28, essendo irrilevante che il soggetto cedente abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione. Pertanto, occorre verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).
L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che, al fine di individuare i beni agevolabili, è possibile fare riferimento anche alle indicazioni fornite nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione” elaborato dall’ISTAT (documento che riporta specifici esempi di inclusione ed esclusione rispetto a ciascuna divisione) e nell’“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche” elaborato dall’ISTAT.
La citata circ. n. 44/2009 (§ 2.3) ha introdotto specifiche ipotesi agevolabili. In particolare, secondo il citato documento di prassi, si considerano agevolabili anche gli investimenti in macchinari ed apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28, destinati ad essere incorporati in beni complessi già esistenti non compresi nella suddetta divisione.
È agevolabile anche l’acquisto di componenti e parti indispensabili per il funzionamento dei beni, ancorché non inclusi nella divisione 28 (quali computer e software che servono a far funzionare macchinari e apparecchiature), che ne costituiscono dotazione; al di fuori di tale ipotesi, l’Agenzia precisa che, ai fini dell’agevolazione, rileva l’acquisto di parti e accessori solo se espressamente inclusi nella divisione 28.
Al riguardo, Assonime (circ. 7/2010) ha osservato che tale estensione sembra circoscritta a quei beni “serventi esclusivamente al funzionamento” dei macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 e che ne costituiscono dotazione; sono invece esclusi quei beni che presentano una semplice relazione di collegamento funzionale ma che non siano indispensabili per l’utilizzo del bene agevolato. Sono quindi agevolati gli stampi (divisione 25) ove acquistati unitamente ai forni industriali (divisione 28), se ne costituiscono ordinaria dotazione. Sono invece esclusi, secondo l’Associazione, i nastri trasportatori che hanno una mera funzione di collegamento tra il bene agevolato e altri impianti e macchinari che fanno parte della medesima struttura produttiva.
Bene complesso agevolabile nel limite del costo rilevante
Sempre secondo la citata circ. 44/2009, è agevolabile l’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28 costituito anche da nuovi macchinari e apparecchiature comprese nella divisione; in tal caso, l’investimento è agevolabile nel limite del costo riferibile ai beni compresi, qualora siano oggettivamente individuabili. Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2010 n. 12 (§ 5.2) ha chiarito che, ove il bene agevolabile non sia distintamente indicato nella fattura d’acquisto del bene complesso, il costo del bene incluso nella divisione 28 può essere documentato tramite apposita dichiarazione rilasciata dal fornitore.
In tutti i casi dubbi, è opportuno avvalersi della relazione della ditta fornitrice (o del responsabile della produzione) che chiarisca il contenuto del macchinario e individui le eventuali componenti che ne costituiscono supporto indispensabile.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010 (risposta 5.1) ha inoltre precisato che i beni compresi nella divisione 28 sono agevolabili anche se costituiscono semplice dotazione di impianti esclusi da tale classificazione; i beni in dotazione, ossia acquistati esclusivamente per essere installati su un impianto preesistente, possono fruire dell’agevolazione purché non abbiano natura di beni merce e non siano assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.