Incremento tax rendite finanziarie

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Con la circolare n. 19 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria introdotta dal DL 66/2014, appena convertito in legge (L. 89/2014), riforma che dal prossimo 1° luglio porterà l’aliquota delle ritenute (a titolo d’acconto o di imposta) e delle imposte sostitutive dal 20% al 26%.
Gran parte delle interpretazioni rese ricalcano quelle a suo tempo fornite con la circolare 11/2012, fatto abbastanza scontato se si pensa che la riforma operata dal DL 66/2014 riprende in gran parte quella a suo tempo prevista dal DL 138/2011, al cui commento era proprio dedicata la circolare 11/2012.
Per quanto riguarda le “deroghe” (ovvero, le attività finanziarie che mantengono inalterato l’attuale regime impositivo anche dopo il 30 giugno 2014), l’Agenzia ricorda che la principale fattispecie è rappresentata dai titoli di Stato, sia italiani che esteri, anche se in questo secondo caso è necessario che lo Stato emittente appartenga alla white list di cui al DM 4 settembre 1996; l’unico aspetto innovativo introdotto dal DL 66/2014 riguarda i titoli emessi dagli enti territoriali di tali Stati, la cui tassazione, per effetto dell’equiparazione ai titoli di Stato, si riduce dal 20% al 12,50% con riferimento agli interessi e agli altri proventi maturati dal 1° luglio.
L’Agenzia chiarisce inoltre che sono equiparati ai titoli di Stato italiani i c.d. project bond emessi ai sensi del DL 83/2012, seppure limitatamente agli interessi “veri e propri” (rimangono invece attratti all’aliquota ordinaria del 26% sia gli altri redditi di capitale – ad esempio proventi dei contratti pronti contro termine – sia le plusvalenze relative a tali titoli); così come già chiarito nella circolare 11/2012, anche per quanto riguarda i titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui al DL 70/2011 l’aliquota agevolata (in questo caso, il 5%) riguarda solo i redditi di capitale, mentre per il capital gain si applicano le regole ordinarie.
Per quanto riguarda la decorrenza delle modifiche per i redditi di capitale, l’Agenzia ricorda che la regola generale è quella dell’esigibilità, anche se essa risulta derogata in molti casi (ad esempio, per gli interessi dei prestiti obbligazionari e dei conti correnti bancari vale il criterio della maturazione, mentre per i dividendi è previsto il criterio di cassa); il criterio generale dell’esigibilità vale ad esempio per gli interessi dei finanziamenti dei soci, per i quali pertanto se il diritto ad esigere le somme sorge dopo il 30 giugno la tassazione è elevata al 26%, anche se i proventi sono maturati antecedentemente.
Per quanto riguarda il capital gain (riferito, chiaramente, alle partecipazioni non qualificate), la circ. 19/2014 ricorda che, per determinare la decorrenza del nuovo regime impositivo occorre avere riguardo al momento del realizzo, non necessariamente coincidente con quello in cui viene incassato il corrispettivo della cessione.
Per le partecipazioni cedute prima del 1° luglio 2014 la tassazione continua, quindi, ad essere determinata nella misura del 20%, anche se il corrispettivo viene incassato dopo. Il momento della cessione, in altre parole, serve a determinare quale aliquota graverà sulla plusvalenza, mentre quello dell’incasso del corrispettivo individua il periodo d’imposta nel quale andare a dichiarare la plusvalenza stessa; così, ad esempio, una cessione effettuata nel giugno del 2014, con incasso del corrispettivo nel gennaio 2015 dovrà essere dichiarata nel modello UNICO 2016 relativo al 2015, ma sconterà ancora l’aliquota del 20%.
Con riferimento al regime transitorio, previsto dal DL 66/2014 per adeguare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate e delle altre attività finanziarie detenute al 30 giugno 2014 al valore corrente a tale data, due sono i chiarimenti di maggiore interesse.
Il primo si riferisce al divieto di affrancamento parziale (alla necessità, in altre parole, che l’operazione coinvolga tutte le attività finanziarie detenute, fatta chiaramente eccezione per quelle che non sono toccate dalla riforma, quali i titoli di Stato o le partecipazioni qualificate): l’Agenzia precisa che, se si è provveduto a rivalutare una partecipazione non qualificata non quotata al 1° gennaio 2014 con l’imposta sostitutiva del 2% (rivalutazione i cui termini per gli adempimenti scadono proprio il 30 giugno 2014), è necessario ricomprendere tale partecipazione tra le attività finanziarie da affrancare ai sensi del DL 66/2014 (fatto che non dovrebbe comunque determinare oneri impositivi ulteriori, in quanto l’Agenzia stessa precisa che l’affrancamento ex DL 66/2014 è operato sulla differenza tra il valore delle quote al 30 giugno 2014 e il valore delle stesse affrancato ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, presumibilmente molto vicino, se non identico); tuttavia – anche se ciò non è evidenziato dalla circolare – l’affrancamento ai sensi del DL 66/2014 comporterà una nuova perizia al 30 giugno 2014 (a meno che il contribuente opti per la valorizzazione in base al bilancio 2013, circostanza che dovrebbe essere esclusa per motivi di opportunità).
La seconda questione riguarda la compensazione delle minusvalenze: secondo l’Agenzia delle Entrate, dalle plusvalenze da affrancamento (maggiori valori delle attività finanziarie al 30 giugno rispetto al costo fiscalmente riconosciuto) devono essere scomputate sia le minusvalenze da affrancamento (minori valori di altre attività finanziarie al 30 giugno rispetto al costo fiscalmente riconosciuto), sia le minusvalenze pregresse realizzate e non ancora compensate. La circolare 19/2014 prevede un ordine di utilizzo, e precisamente:
– prima le minusvalenze realizzate “ante 2012”, nel limite del 62,50%;
– successivamente le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (senza limitazioni);
– ancora successivamente, le minusvalenze da affrancamento.
I dubbi riguardano il limite del 62,50% per le minusvalenze “ante 2012”, il quale non si rinviene in alcuna norma (l’art. 3 comma 13 del DL 66/2014 lo prevede, infatti, solo per la compensazione delle minusvalenze “ante 2012” con le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014); si deve quindi ritenere che in questo caso l’Agenzia abbia adottato un approccio “sostanziale”, equiparando la compensazione di tali “vecchie” minusvalenze in sede di affrancamento ad una compensazione che sarebbe avvenuta con una plusvalenza realizzata al 30 giugno (equiparando, in altre parole, l’affrancamento al realizzo della partecipazione e alla successiva acquisizione della stessa partecipazione al valore rivalutato).

Decreto semplificazioni: novità rimborsi IVA

Importanti novità sono in arrivo per i rimborsi Iva, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di prestazione di garanzia, che sarà esclusa per i rimborsi di importo fino a euro 15.000. E’ quanto prevede l’art. 14 del decreto semplificazioni, in corso di approvazione, che riscrive per intero l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, prevedendo in sintesi le seguenti novità:

– i rimborsi, sia annuali che trimestrali, di importo non superiore a euro 15.000, saranno erogati senza la prestazione di alcuna garanzia;
– i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da alcuni soggetti a “rischio” saranno erogati previa prestazione di idonea garanzia;
– i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da soggetti diversi da quelli sopra indicati, potranno essere erogati previsa prestazione di idonea garanzia ovvero tramite presentazione della richiesta di rimborso munita del visto di conformità.
Relativamente alla prima fattispecie, la novità è finalizzata certamente a rendere più snelli i rimborsi Iva di modesto importo (fino a 15.000 euro), evitando in tal modo ulteriori oneri in capo al soggetto Iva richiedente, anche se non è del tutto chiaro se il limite predetto si riferisca ad ogni singola istanza di rimborso, ovvero debba intendersi cumulativamente per tutte le istanze presentate nel corso dell’anno (sia annuali che trimestrali). Dal tenore letterale del nuovo art. 38-bis, che fa riferimento ai rimborsi, appare più corretto tener conto di ciascuna singola istanza di rimborso al fine della verifica del limite in questione.

Per quanto riguarda i soggetti a “rischio”, per i quali in presenza di rimborsi eccedenti l’importo di euro 15.000, è sempre obbligatoria la prestazione di idonea garanzia. Si tratta più in particolare dei soggetti che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

– esercizio dell’attività da meno di due anni (escluse le start-up di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012);
– nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso siano stati notificati avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a determinate percentuali decrescenti in rapporto a degli scaglioni di dichiarato (10%, 5% o 1%);
– la richiesta di rimborso è eseguita a seguito della cessazione dell’attività.
Infine, per quanto riguarda i rimborsi di importo eccedente l’importo di euro 15.000, richiesti da soggetti diversi da quelli a rischio, è possibile evitare la prestazione di idonea garanzia in presenza di apposizione del visto di conformità nella dichiarazione o nell’istanza di rimborso trimestrale, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

– di non avere subito, rispetto alla situazione contabile dell’ultimo periodo d’imposta, riduzioni di patrimonio netto, ovvero cessioni aventi ad oggetto immobili, di oltre il 40% per effetto di alienazioni non rientranti nell’attività ordinaria della società;
– di non aver cessato l’attività, né di averla ridotta per effetto di cessioni d’azienda o rami d’azienda;
– di non aver ceduto nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (requisito previsto per le sole società di capotali);
– di avere eseguito i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Indubbiamente la novità più rilevante è senza dubbio quella relativa a tale ultima ipotesi, poiché per le istanze di rimborso di importo eccedente euro 15.000, presentate da soggetti non a “rischio”, la possibilità di evitare la prestazione di garanzia è indubbiamente interessante, poiché come noto l’ottenimento di tale garanzia non è del tutto agevole e spesso oltremodo onerosa. Saranno presumibilmente molti i soggetti passivi che procederanno con l’alternativa di presentare l’istanza di rimborso munita del visto di conformità, in quanto meno onerosa e più “veloce” come tempi di realizzo.