
Il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi è esteso anche agli acquisti di mobili e componenti d’arredo, purché siano destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi agevolati (ristrutturazione edilizia in senso tecnico, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico). La novità, introdotta in sede di conversione in legge, riguarda le imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 10 del DL 83/2014 convertito. Si ricorda che le tipologie di strutture alberghiere agevolate e di interventi ammessi saranno meglio definiti con un decreto attuativo di prossima emanazione; lo stesso decreto si occuperà di stabilire la procedura per l’ammissione al beneficio fiscale.
Per quanto espressamente previsto, il credito d’imposta è quindi riconosciuto – per il 2014, 2015 e 2016, in caso di soggetti “solari” – anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.
In attesa delle disposizioni attuative relative al credito d’imposta in esame, che individuerrano anche le soglie massime di spesa ammissibile, è possibile fare riferimento alle indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al “bonus mobili” riconosciuto con riferimento agli immobili oggetto di ristrutturazioni edilizie per le quali spetta la detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2013).
Rientrano, quindi, nei “mobili agevolati”: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Dovrebbero, inoltre, essere agevolabili, a differenza della precedente agevolazione, anche porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché altri complementi di arredo.
Si osserva altresì che, laddove venissero confermati i precedenti chiarimenti, potrebbero essere agevolati i soli mobili e arredi “nuovi”: con riferimento al precedente “bonus mobili”, nonostante la disposizione normativa non lo prevedesse espressamente, era stato infatti chiarito che “tale requisito deve ritenersi assolutamente implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati” (così circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2013, § 3.4).
L’Agenzia delle Entrate, in passato, ha ammesso l’agevolabilità di mobili acquistati anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori di ristrutturazione, a condizione che questi ultimi siano già stati avviati (circ. n. 29/2013, § 3.3). In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo (si veda anche circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2010, § 2.1). La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, come prescritto dal provv. Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011. Inoltre, sulla base dei richiamati chiarimenti, il credito d’imposta in esame dovrebbe valere anche se l’arredamento è destinato ad un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi edilizi.
Conservazione dei beni nel “periodo di sorveglianza”
Il beneficio fiscale legato agli ulteriori interventi (quali l’acquisto di mobili e componenti d’arredo) è subordinato alla circostanza che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo (art. 10, comma 7, del DL n. 83/2014). Analogamente a quanto chiarito con riferimento alla Tremonti-ter (circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2009), l’espressione “prima del secondo periodo d’imposta” deve essere interpretata nel senso di “prima dell’inizio del secondo periodo d’imposta”.
Pertanto, per un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i beni acquistati nel 2014 devono essere conservati, al fine di beneficiare del credito d’imposta, fino al 31 dicembre 2015; non sono, quindi, rilevanti le cessioni effettuate nel 2016.