Validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla Tremonti-ter

In linea generale, rientrano nell’ambito applicativo del credito d’imposta di cui all’art. 18 del DL n. 91/2014 gli investimenti in beni strumentali nuovi (di importo unitario non inferiore a 10.000 euro) di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007; si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. Ai fini dell’individuazione dei beni effettivamente oggetto dell’agevolazione è possibile fare riferimento ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla Tremonti-ter, posto che entrambe le agevolazioni hanno ad oggetto i medesimi investimenti.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2009 ha chiarito che, ai fini dell’agevolazione, rileva esclusivamente l’investimento in beni compresi nella divisione 28, essendo irrilevante che il soggetto cedente abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione. Pertanto, occorre verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).
L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che, al fine di individuare i beni agevolabili, è possibile fare riferimento anche alle indicazioni fornite nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione” elaborato dall’ISTAT (documento che riporta specifici esempi di inclusione ed esclusione rispetto a ciascuna divisione) e nell’“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche” elaborato dall’ISTAT.
La citata circ. n. 44/2009 (§ 2.3) ha introdotto specifiche ipotesi agevolabili. In particolare, secondo il citato documento di prassi, si considerano agevolabili anche gli investimenti in macchinari ed apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28, destinati ad essere incorporati in beni complessi già esistenti non compresi nella suddetta divisione.
È agevolabile anche l’acquisto di componenti e parti indispensabili per il funzionamento dei beni, ancorché non inclusi nella divisione 28 (quali computer e software che servono a far funzionare macchinari e apparecchiature), che ne costituiscono dotazione; al di fuori di tale ipotesi, l’Agenzia precisa che, ai fini dell’agevolazione, rileva l’acquisto di parti e accessori solo se espressamente inclusi nella divisione 28.
Al riguardo, Assonime (circ. 7/2010) ha osservato che tale estensione sembra circoscritta a quei beni “serventi esclusivamente al funzionamento” dei macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 e che ne costituiscono dotazione; sono invece esclusi quei beni che presentano una semplice relazione di collegamento funzionale ma che non siano indispensabili per l’utilizzo del bene agevolato. Sono quindi agevolati gli stampi (divisione 25) ove acquistati unitamente ai forni industriali (divisione 28), se ne costituiscono ordinaria dotazione. Sono invece esclusi, secondo l’Associazione, i nastri trasportatori che hanno una mera funzione di collegamento tra il bene agevolato e altri impianti e macchinari che fanno parte della medesima struttura produttiva.
Bene complesso agevolabile nel limite del costo rilevante
Sempre secondo la citata circ. 44/2009, è agevolabile l’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28 costituito anche da nuovi macchinari e apparecchiature comprese nella divisione; in tal caso, l’investimento è agevolabile nel limite del costo riferibile ai beni compresi, qualora siano oggettivamente individuabili. Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2010 n. 12 (§ 5.2) ha chiarito che, ove il bene agevolabile non sia distintamente indicato nella fattura d’acquisto del bene complesso, il costo del bene incluso nella divisione 28 può essere documentato tramite apposita dichiarazione rilasciata dal fornitore.
In tutti i casi dubbi, è opportuno avvalersi della relazione della ditta fornitrice (o del responsabile della produzione) che chiarisca il contenuto del macchinario e individui le eventuali componenti che ne costituiscono supporto indispensabile.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010 (risposta 5.1) ha inoltre precisato che i beni compresi nella divisione 28 sono agevolabili anche se costituiscono semplice dotazione di impianti esclusi da tale classificazione; i beni in dotazione, ossia acquistati esclusivamente per essere installati su un impianto preesistente, possono fruire dell’agevolazione purché non abbiano natura di beni merce e non siano assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.