“Decreto Renzi” in GU

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, la legge di conversione n. 89 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», cd “Decreto Renzi ”.

Il decreto-legge, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, si compone di 60 articoli rispetto ai 51 iniziali (sono stati introdotti 11 nuovi articoli e sono stati soppressi gli articoli 30 e 38).

Tra le novità inserite in sede di conversione in legge si segnalano:

· in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, il ripristino della possibilità di versare le imposte sostitutive in tre rate con conseguente rideterminazione della scadenza di pagamento delle rate stesse (la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta (anziché entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita), la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta);

· in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), la conferma del regime derogatorio per l’ano 2014, rispetto a quello ordinario delineato destinato a entrare in vigore a partire dall’anno 2015, riguardante il versamento della TASI. In particolare, la nuova disciplina stabilisce che i contribuenti erano tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 31 maggio 2014, con obbligo per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014. In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati nello stesso sito, alla data del 18 settembre 2014 (con obbligo di invio delle deliberazioni per i comuni entro il 10 settembre 2014). Se al 10 settembre 2014 non risultano inviate dette deliberazioni, i contribuenti sono tenuti al versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille, e comunque entro il limite massimo previsto dal primo periodo del comma 677 della legge di stabilità 2014 (nel rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre, in tema di ripartizione della TASI tra proprietario e inquilino nell’ambito dei rapporti di locazione, viene stabilito che nel caso nel caso di mancato invio delle delibere entro il 10 settembre 2014, ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di versamento dell’imposta da parte dell’occupante l’immobile, la TASI è da questi dovuta nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;

· la possibilità di attivare nuove rateazioni da parte dei debitori di Equitalia decaduti da precedenti piani di rientro. In particolare concessa facoltà per i contribuenti di chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione. La disposizione introduce un’ulteriore procedura di rateazione, applicabile temporaneamente e alle seguenti condizioni: la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. L’ulteriore rateazione potrà arrivare fino a 72 rate mensili, non sarà prorogabile e i contribuenti cesseranno dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Per quanto concerne l’ambito soggettivo la novella fa riferimento generico ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Decreto competitivita’ e semplificazioni

In Gazzetta Ufficiale. n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea ». Con l’entrata in vigore del decreto legge debutta:

· un credito d’imposta nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e apparecchiature) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015 in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore (art. 18);

· il potenziamento della disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE). In particolare, è prevista una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (art 19);

· l’introduzione nel TUF di un nuovo articolo 127-quinquies («Maggiorazione del voto»), si rimette all’autonomia statutaria delle società in via di quotazione ovvero già quotate di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo (comma 1 dell’art. 20);

· la riduzione del capitale minimo richiesto per la costituzione di una S.P.A. da 120.000 a 50.000 euro (comma 7 dell’art. 20).

“I’m 83 and I’m Tired”

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I’m 83. Except for brief period in the 50’s when I was doing my National Service, I’ve worked hard since I was 17. Except for some serious health challenges, I put in 50-hour weeks, and didn’t call in sick in nearly 40 years. I made a reasonable salary, but I didn’t inherit my job or my income, and I worked to get where I am. Given the economy, it looks as though retirement was a bad idea, and I’m tired. Very tired.

I’m tired of being told that I have to “spread the wealth” to people who don’t have my work ethic. I’m tired of being told the government will take the money I earned, by force if necessary, and give it to people too lazy to earn it.

I’m tired of being told that Islam is a “Religion of Peace,” when every day I can read dozens of stories of Muslim men killing their sisters, wives, and daughters for their family “honor”; of Muslims rioting over some slight offense; of Muslims murdering Christian and Jews because they aren’t “believers”; of Muslims burning schools for girls; of Muslims stoning teenage rape victims to death for “adultery”; of Muslims mutilating the genitals of little girls; all in the name of Allah, because the Qur’an and Shari’a law tells them to.

I’m tired of being told that out of “tolerance for other cultures” we must let Saudi Arabia and other Arab countries use our oil money to fund mosques and madrassa Islamic schools to preach hate in Australia, New Zealand, UK, America, and Canada, while no one from these countries are allowed to fund a church, synagogue, or religious school in Saudi Arabia or any other Arab country to teach love and tolerance.

I’m tired of being told I must lower my living standard to fight global warming, which no one is allowed to debate.

I’m tired of being told that drug addicts have a disease, and I must help support and treat them, and pay for the damage they do. Did a giant germ rush out of a dark alley, grab them, and stuff white powder up their noses or stick a needle in their arm while they tried to fight it off?

I’m tired of hearing wealthy athletes, entertainers, and politicians of all parties talking about innocent mistakes, stupid mistakes, or youthful mistakes, when we all know they think their only mistake was getting caught. I’m tired of people with a sense of entitlement, rich or poor.

I’m really tired of people who don’t take responsibility for their lives and actions. I’m tired of hearing them blame the government, or discrimination, or big-whatever for their problems.

I’m also tired and fed up with seeing young men and women in their teens and early 20’s be-deck themselves in tattoos and face studs, thereby making themselves un-employable and claiming money from the Government.

Yes, I’m tired. But I’m also glad to be 83. Because, mostly, I’m not going to have to see the world these people are making. I’m just sorry for my granddaughter and their children. Thank God I’m on the way out and not on the way in.

Incremento tax rendite finanziarie

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Con la circolare n. 19 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria introdotta dal DL 66/2014, appena convertito in legge (L. 89/2014), riforma che dal prossimo 1° luglio porterà l’aliquota delle ritenute (a titolo d’acconto o di imposta) e delle imposte sostitutive dal 20% al 26%.
Gran parte delle interpretazioni rese ricalcano quelle a suo tempo fornite con la circolare 11/2012, fatto abbastanza scontato se si pensa che la riforma operata dal DL 66/2014 riprende in gran parte quella a suo tempo prevista dal DL 138/2011, al cui commento era proprio dedicata la circolare 11/2012.
Per quanto riguarda le “deroghe” (ovvero, le attività finanziarie che mantengono inalterato l’attuale regime impositivo anche dopo il 30 giugno 2014), l’Agenzia ricorda che la principale fattispecie è rappresentata dai titoli di Stato, sia italiani che esteri, anche se in questo secondo caso è necessario che lo Stato emittente appartenga alla white list di cui al DM 4 settembre 1996; l’unico aspetto innovativo introdotto dal DL 66/2014 riguarda i titoli emessi dagli enti territoriali di tali Stati, la cui tassazione, per effetto dell’equiparazione ai titoli di Stato, si riduce dal 20% al 12,50% con riferimento agli interessi e agli altri proventi maturati dal 1° luglio.
L’Agenzia chiarisce inoltre che sono equiparati ai titoli di Stato italiani i c.d. project bond emessi ai sensi del DL 83/2012, seppure limitatamente agli interessi “veri e propri” (rimangono invece attratti all’aliquota ordinaria del 26% sia gli altri redditi di capitale – ad esempio proventi dei contratti pronti contro termine – sia le plusvalenze relative a tali titoli); così come già chiarito nella circolare 11/2012, anche per quanto riguarda i titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui al DL 70/2011 l’aliquota agevolata (in questo caso, il 5%) riguarda solo i redditi di capitale, mentre per il capital gain si applicano le regole ordinarie.
Per quanto riguarda la decorrenza delle modifiche per i redditi di capitale, l’Agenzia ricorda che la regola generale è quella dell’esigibilità, anche se essa risulta derogata in molti casi (ad esempio, per gli interessi dei prestiti obbligazionari e dei conti correnti bancari vale il criterio della maturazione, mentre per i dividendi è previsto il criterio di cassa); il criterio generale dell’esigibilità vale ad esempio per gli interessi dei finanziamenti dei soci, per i quali pertanto se il diritto ad esigere le somme sorge dopo il 30 giugno la tassazione è elevata al 26%, anche se i proventi sono maturati antecedentemente.
Per quanto riguarda il capital gain (riferito, chiaramente, alle partecipazioni non qualificate), la circ. 19/2014 ricorda che, per determinare la decorrenza del nuovo regime impositivo occorre avere riguardo al momento del realizzo, non necessariamente coincidente con quello in cui viene incassato il corrispettivo della cessione.
Per le partecipazioni cedute prima del 1° luglio 2014 la tassazione continua, quindi, ad essere determinata nella misura del 20%, anche se il corrispettivo viene incassato dopo. Il momento della cessione, in altre parole, serve a determinare quale aliquota graverà sulla plusvalenza, mentre quello dell’incasso del corrispettivo individua il periodo d’imposta nel quale andare a dichiarare la plusvalenza stessa; così, ad esempio, una cessione effettuata nel giugno del 2014, con incasso del corrispettivo nel gennaio 2015 dovrà essere dichiarata nel modello UNICO 2016 relativo al 2015, ma sconterà ancora l’aliquota del 20%.
Con riferimento al regime transitorio, previsto dal DL 66/2014 per adeguare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate e delle altre attività finanziarie detenute al 30 giugno 2014 al valore corrente a tale data, due sono i chiarimenti di maggiore interesse.
Il primo si riferisce al divieto di affrancamento parziale (alla necessità, in altre parole, che l’operazione coinvolga tutte le attività finanziarie detenute, fatta chiaramente eccezione per quelle che non sono toccate dalla riforma, quali i titoli di Stato o le partecipazioni qualificate): l’Agenzia precisa che, se si è provveduto a rivalutare una partecipazione non qualificata non quotata al 1° gennaio 2014 con l’imposta sostitutiva del 2% (rivalutazione i cui termini per gli adempimenti scadono proprio il 30 giugno 2014), è necessario ricomprendere tale partecipazione tra le attività finanziarie da affrancare ai sensi del DL 66/2014 (fatto che non dovrebbe comunque determinare oneri impositivi ulteriori, in quanto l’Agenzia stessa precisa che l’affrancamento ex DL 66/2014 è operato sulla differenza tra il valore delle quote al 30 giugno 2014 e il valore delle stesse affrancato ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, presumibilmente molto vicino, se non identico); tuttavia – anche se ciò non è evidenziato dalla circolare – l’affrancamento ai sensi del DL 66/2014 comporterà una nuova perizia al 30 giugno 2014 (a meno che il contribuente opti per la valorizzazione in base al bilancio 2013, circostanza che dovrebbe essere esclusa per motivi di opportunità).
La seconda questione riguarda la compensazione delle minusvalenze: secondo l’Agenzia delle Entrate, dalle plusvalenze da affrancamento (maggiori valori delle attività finanziarie al 30 giugno rispetto al costo fiscalmente riconosciuto) devono essere scomputate sia le minusvalenze da affrancamento (minori valori di altre attività finanziarie al 30 giugno rispetto al costo fiscalmente riconosciuto), sia le minusvalenze pregresse realizzate e non ancora compensate. La circolare 19/2014 prevede un ordine di utilizzo, e precisamente:
– prima le minusvalenze realizzate “ante 2012”, nel limite del 62,50%;
– successivamente le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (senza limitazioni);
– ancora successivamente, le minusvalenze da affrancamento.
I dubbi riguardano il limite del 62,50% per le minusvalenze “ante 2012”, il quale non si rinviene in alcuna norma (l’art. 3 comma 13 del DL 66/2014 lo prevede, infatti, solo per la compensazione delle minusvalenze “ante 2012” con le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014); si deve quindi ritenere che in questo caso l’Agenzia abbia adottato un approccio “sostanziale”, equiparando la compensazione di tali “vecchie” minusvalenze in sede di affrancamento ad una compensazione che sarebbe avvenuta con una plusvalenza realizzata al 30 giugno (equiparando, in altre parole, l’affrancamento al realizzo della partecipazione e alla successiva acquisizione della stessa partecipazione al valore rivalutato).

Decreto semplificazioni: novità rimborsi IVA

Importanti novità sono in arrivo per i rimborsi Iva, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di prestazione di garanzia, che sarà esclusa per i rimborsi di importo fino a euro 15.000. E’ quanto prevede l’art. 14 del decreto semplificazioni, in corso di approvazione, che riscrive per intero l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, prevedendo in sintesi le seguenti novità:

– i rimborsi, sia annuali che trimestrali, di importo non superiore a euro 15.000, saranno erogati senza la prestazione di alcuna garanzia;
– i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da alcuni soggetti a “rischio” saranno erogati previa prestazione di idonea garanzia;
– i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da soggetti diversi da quelli sopra indicati, potranno essere erogati previsa prestazione di idonea garanzia ovvero tramite presentazione della richiesta di rimborso munita del visto di conformità.
Relativamente alla prima fattispecie, la novità è finalizzata certamente a rendere più snelli i rimborsi Iva di modesto importo (fino a 15.000 euro), evitando in tal modo ulteriori oneri in capo al soggetto Iva richiedente, anche se non è del tutto chiaro se il limite predetto si riferisca ad ogni singola istanza di rimborso, ovvero debba intendersi cumulativamente per tutte le istanze presentate nel corso dell’anno (sia annuali che trimestrali). Dal tenore letterale del nuovo art. 38-bis, che fa riferimento ai rimborsi, appare più corretto tener conto di ciascuna singola istanza di rimborso al fine della verifica del limite in questione.

Per quanto riguarda i soggetti a “rischio”, per i quali in presenza di rimborsi eccedenti l’importo di euro 15.000, è sempre obbligatoria la prestazione di idonea garanzia. Si tratta più in particolare dei soggetti che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

– esercizio dell’attività da meno di due anni (escluse le start-up di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012);
– nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso siano stati notificati avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a determinate percentuali decrescenti in rapporto a degli scaglioni di dichiarato (10%, 5% o 1%);
– la richiesta di rimborso è eseguita a seguito della cessazione dell’attività.
Infine, per quanto riguarda i rimborsi di importo eccedente l’importo di euro 15.000, richiesti da soggetti diversi da quelli a rischio, è possibile evitare la prestazione di idonea garanzia in presenza di apposizione del visto di conformità nella dichiarazione o nell’istanza di rimborso trimestrale, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

– di non avere subito, rispetto alla situazione contabile dell’ultimo periodo d’imposta, riduzioni di patrimonio netto, ovvero cessioni aventi ad oggetto immobili, di oltre il 40% per effetto di alienazioni non rientranti nell’attività ordinaria della società;
– di non aver cessato l’attività, né di averla ridotta per effetto di cessioni d’azienda o rami d’azienda;
– di non aver ceduto nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (requisito previsto per le sole società di capotali);
– di avere eseguito i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Indubbiamente la novità più rilevante è senza dubbio quella relativa a tale ultima ipotesi, poiché per le istanze di rimborso di importo eccedente euro 15.000, presentate da soggetti non a “rischio”, la possibilità di evitare la prestazione di garanzia è indubbiamente interessante, poiché come noto l’ottenimento di tale garanzia non è del tutto agevole e spesso oltremodo onerosa. Saranno presumibilmente molti i soggetti passivi che procederanno con l’alternativa di presentare l’istanza di rimborso munita del visto di conformità, in quanto meno onerosa e più “veloce” come tempi di realizzo.